(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 21 novembre 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Viste le direttive CE 43/1992 e 42/2001; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996; Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 36-4406 del 12 novembre 2001; E m a n a il seguente regolamento: Regolamento regionale recante "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'incidenza". Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di valutazione d'incidenza in coerenza con quanto previsto all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, (regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche), relativo ai progetti di opere ed interventi che possono avere incidenza significativa sui siti di importanza comunitaria, come definiti al decreto del presidente della regione n. 357/1997, o su zone di protezione speciale, come definite all'art. 6 del decreto del presidente della regione n. 357/1997; ed elencati all'allegato C del presente regolamento. 2. Fatta salva la regolamentazione a livello nazionale del procedimento di valutazione d'incidenza per le categorie progettuali riferibili al campo di applicazione della normativa statale di competenza nazionale, le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai progetti riferibili alle tipologie progettuali di cui agli allegati A e B della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure di valutazione), attuativa delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'Art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146).