(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
         della Regione Piemonte n. 47 del 21 novembre 2001)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'art.  121 della Costituzione come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
    Viste le direttive CE 43/1992 e 42/2001;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996;
    Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 36-4406 del
12 novembre 2001;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
Regolamento   regionale   recante   "Disposizioni   in   materia   di
   procedimento di valutazione d'incidenza".
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
    1.   Il   presente  regolamento  disciplina  il  procedimento  di
valutazione  d'incidenza  in  coerenza con quanto previsto all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
(regolamento  recante  attuazione  della direttiva 92/43/CEE relativa
alla  conservazione  degli  habitat  naturali e seminaturali, nonche'
della  flora e della fauna selvatiche), relativo ai progetti di opere
ed  interventi  che possono avere incidenza significativa sui siti di
importanza comunitaria, come definiti al decreto del presidente della
regione  n. 357/1997, o su zone di protezione speciale, come definite
all'art.  6  del decreto del presidente della regione n. 357/1997; ed
elencati all'allegato C del presente regolamento.
    2.  Fatta  salva  la  regolamentazione  a  livello  nazionale del
procedimento  di valutazione d'incidenza per le categorie progettuali
riferibili  al  campo  di  applicazione  della  normativa  statale di
competenza  nazionale, le disposizioni di cui al presente regolamento
si applicano ai progetti riferibili alle tipologie progettuali di cui
agli  allegati  A  e  B della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40
(Disposizioni concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure
di  valutazione),  attuativa  delle  previsioni di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  12 aprile  1996  (Atto  di indirizzo e
coordinamento  per  l'attuazione  dell'Art.  40, comma 1, della legge
22 febbraio 1994, n. 146).